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Art. 1 - E' costituita l'associazione scientifica denominata Associazione Salernitana Studio Fegato (ASSF). | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 2 - L'Associazione, ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. La sua sede è in via degli Etruschi n. 13 – Parco Aurora – 84135 Salerno. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di: promuovere ed incrementare studi e ricerche in campo epatologico; favorire gli scambi di esperienze nel campo della patologia del fegato; organizzare corsi di formazione, aggiornamenti periodici e convegni; pubblicare i risultati delle proprie attività; divulgare le conoscenze e le misure di prevenzione delle malattie epatiche. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 4 - Fanno parte dell'Associazione, inizialmente in qualità di Soci Fondatori, tutti i costituiti. L'iscrizione è aperta a tutti i medici, interessati all'Epatologia, che assumeranno la qualifica di Soci Ordinari, con diritto di voto purché in regola con la quota associativa. Gli aspiranti Soci dovranno fare richiesta, mediante apposito modulo, con presentazione di due Soci ordinari. L'ammissione, approvata dal Consiglio Direttivo, avviene contestualmente al versamento delle quote associative. Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili in alcun caso. La qualifica di Socio si perde per dimissione, per decadenza accertata del Consiglio Direttivo o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. La decadenza è automatica qualora non si è in regola con le quote associative per due anni consecutivi. La radiazione, deliberata a maggioranza assoluta, avviene quando il Socio in qualunque modo arrechi all'Associazione danni materiali o morali. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei Soci, da contributi, sovvenzioni e donazioni che possono pervenire da parte di Enti Pubblici e Privati o singoli cittadini. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 6 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1.1 al 31.12 di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria non oltre il 31.1 del successivo anno. In pari data sarà presentato il bilancio preventivo, contenente le modalità di impiego, almeno nelle linee essenziali, delle fonti finanziarie dell'Associazione per l'anno appena iniziato. L'eventuale residuo attivo del costo di gestione, previa approvazione dell'Assemblea, sarà devoluto come segue: il 10 % (dieci per cento) al Fondo di Riserva, il rimanente a disposizione per iniziative inerenti lo scopo dell'Associazione. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 7 - Organi dell'Associazione sono:
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Art. 8 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà indetta dal Consiglio Direttivo, mediante apposito avviso di convocazione contenente l'O.d.G. da inviarsi almeno 15 giorni antecedenti la data di svolgimento sottoscritto dal Segretario, come minimo una volta l'anno per:
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Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Segretario e quattro membri tutti eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni.
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Art. 10 - Il Segretario dura in carico due anni e, comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Egli ha il compito di:
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Art. 11 - E' prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di consulenti, di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio Direttivo, composte da Soci e non Soci. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 12 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio esistente allo stato verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea Straordinaria che ne ha deliberato lo scioglimento. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 13 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Regolamento e alle disposizioni di legge in materia. |