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Statuto

Art. 1 - E' costituita l'associazione scientifica denominata Associazione Salernitana Studio Fegato (ASSF).

Art. 2 - L'Associazione, ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. La sua sede è in via degli Etruschi n. 13 – Parco Aurora – 84135 Salerno.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di: promuovere ed incrementare studi e ricerche in campo epatologico; favorire gli scambi di esperienze nel campo della patologia del fegato; organizzare corsi di formazione, aggiornamenti periodici e convegni; pubblicare i risultati delle proprie attività; divulgare le conoscenze e le misure di prevenzione delle malattie epatiche.

Art. 4 - Fanno parte dell'Associazione, inizialmente in qualità di Soci Fondatori, tutti i costituiti. L'iscrizione è aperta a tutti i medici, interessati all'Epatologia, che assumeranno la qualifica di Soci Ordinari, con diritto di voto purché in regola con la quota associativa. Gli aspiranti Soci dovranno fare richiesta, mediante apposito modulo, con presentazione di due Soci ordinari. L'ammissione, approvata dal Consiglio Direttivo, avviene contestualmente al versamento delle quote associative. Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili in alcun caso. La qualifica di Socio si perde per dimissione, per decadenza accertata del Consiglio Direttivo o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. La decadenza è automatica qualora non si è in regola con le quote associative per due anni consecutivi. La radiazione, deliberata a maggioranza assoluta, avviene quando il Socio in qualunque modo arrechi all'Associazione danni materiali o morali. 

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei Soci, da contributi, sovvenzioni e donazioni che possono pervenire da parte di Enti Pubblici e Privati o singoli cittadini.

Art. 6 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1.1 al 31.12 di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria non oltre il 31.1 del successivo anno. In pari data sarà presentato il bilancio preventivo, contenente le modalità di impiego, almeno nelle linee essenziali, delle fonti finanziarie dell'Associazione per l'anno appena iniziato. L'eventuale residuo attivo del costo di gestione, previa approvazione dell'Assemblea, sarà devoluto come segue: il 10 % (dieci per cento) al Fondo di Riserva, il rimanente a disposizione per iniziative inerenti lo scopo dell'Associazione. 

Art. 7 - Organi dell'Associazione sono: 

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo 

il Segretario.

Art. 8 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci sarà indetta dal Consiglio Direttivo, mediante apposito avviso di convocazione contenente l'O.d.G. da inviarsi almeno 15 giorni antecedenti la data di svolgimento sottoscritto dal Segretario, come minimo una volta l'anno per: 

l'approvazione della relazione del Segretario sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo

l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo 

l'elezione del Segretario e dei membri del Consiglio Direttivo 

fissare la quota sociale, nonché gli eventuali contributi straordinari 

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà essere convocata ogni qualvolta lo richiederanno un terzo dei Soci o i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e con il relativo O.d.G. proposto e in particolare: 

delibera sullo scioglimento dell'Associazione 

delibera sulle proposte di modifica dello Statuto su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto da chi la convoca. 

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è moderata da un Presidente coadiuvato da un Segretario entrambi scelti di volta in volta tra i Soci presenti. 

L'Assemblea Ordinaria è valida se sono presenti almeno un quinto dei Soci. 

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno il 50 % più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di un quinto dei Soci. 

L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, mentre l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza minima dei due terzi più uno dei voti espressi. 

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario dell'Assemblea su apposito libro ed essere sottoscritti anche dal Presidente e da chiunque ne faccia richiesta. 

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è costituito dal Segretario e quattro membri tutti eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni. 

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno il Tesoriere.

Le sue riunioni sono presiedute dal Segretario o, in sua assenza, da un membro designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; 

predisporre il rendiconto di fine anno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; 

deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Segretario; 

revisionare l'elenco dei Soci deliberando le eventuali decadenze o radiazioni; 

formulare il Regolamento interno.

Art. 10 - Il Segretario dura in carico due anni e, comunque, fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Egli ha il compito di: 

dirigere l'Associazione; 

averne la rappresentanza legale a tutti gli effetti; 

convocare l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; 

sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

Art. 11 - E' prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di consulenti, di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio Direttivo, composte da Soci e non Soci. 

Art. 12 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio esistente allo stato verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea Straordinaria che ne ha deliberato lo scioglimento. 

Art. 13 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Regolamento e alle disposizioni di legge in materia.